SPAGNA: si mantiene la differenza tra i regimi IVA nei CONSIGNMENT STOCK e CALL OF STOCK
La modifica della Direttiva 2006/112/CE nel 2018, appariva come una semplificazione del regime IVA nel consignment stock e nel deposito in conto vendita (call-of stock), ma non é stato cosí.
Il regime IVA del consignment stock in Spagna rimane invariato e continua a richiedersi una Partita IVA spagnola dal primo momento dell’arrivo della merce a deposito.
Invece, nel call-of stock si é introdotta una semplificazione reale che combacia con il regime sospensivo esistente nella legislazione italiana.
Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro (Spagna), il cedente conosce già l'identità dell'acquirente (cliente o distributore spagnolo) al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo a destinazione. Fino adesso, questa situazione dava luogo a una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza dei beni e a un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo dei beni.
Con il nuovo regime, l’acquisto intracomuitario in Spagna da parte del cliente o distributore che ha richiesto il call-of stock, rimane in sospeso per 12 mesi. Ciònonostante, questo regime sospensivo richiede la gestione del registro di operazioni in regime sospensivo di call-of stock previsto nella Direttiva IVA.
Il fornitore dovrà registrare:
- lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
- il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;
- lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;
- il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
- il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alle condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 7 della direttiva 2006/112/CE;
- il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.
L’acquirente registrerà nel proprio registro i seguenti dati:
- il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
- la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;
- la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);
- la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.
Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma.