Quando si invia merce in deposito presso un cliente/distributore, la questione di chi detiene la proprietà della merce non conta niente ai fini IVA, conta invece la facoltà di disposizione di tale merce.
Quando si invia la merce a un cliente spagnolo in regime di call of stock, quest’ultimo può prelevare la merce in qualunque momento.
La Direttiva UE 2018/1910 ha facilitato la gestione di questo tipo di operazioni, lasciando in sospeso l'operazione ai fini IVA fino al momento in cui i beni siano prelevati dal deposito da parte
dell’acquirente. In questo momento si verificherà:
una cessione intracomunitaria di beni effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni in Spagna.
un acquisto intracomunitario di beni effettuato dal cliente/distributore spagnolo.
Comunque, il call-off stock è soggetto ad un requisito temporale invalicabile, per cui, qualora entro 12 mesi dall’arrivo dei beni in Spagna, essi non siano ceduti al cliente/distributore, il trasferimento si considera effettuato il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
Si considera che non abbia avuto luogo alcun trasferimento se il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e i beni sono rispediti in Italia e contemporaneamente il cliente/distributore ne indica la rispedizione nell’apposito registro.