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Contratto di distribuzione Spagna

Il distributore in Spagna e la sua responsabilità nella gestione dei rifiuti di imballaggi

I distributori di prodotti fabbricati da aziende straniere possono trovarsi ad affrontare alcuni obblighi e costi in relazione al trattamento dei rifiuti di imballaggio che introducono in Spagna.

Si deve partire dal presupposto che in questa materia la responsabilità è del produttore, che deve assumersi gli obblighi di responsabilità estesa per la gestione e il finanziamento dei sistemi di trattamento dei rifiuti di imballaggio che vengono istituiti nel futuro.

Tuttavia, quando si tratta di produttori stranieri non stabiliti in Spagna, vale la pena chiedersi quante di queste aziende si registreranno nel nostro Paese come produttori di imballaggi e, di conseguenza, nomineranno un rappresentante in Spagna.

Si può prevedere che poche lo faranno e questa previsione ci porta a pensare che i distributori in Spagna si assumeranno automaticamente la responsabilità sussidiaria in materia.

Infatti, la Legge 7/2022 prevede espressamente che, nel caso in cui i produttori del prodotto non abbiano nominato un rappresentante autorizzato in Spagna, il primo distributore o commerciante del prodotto confezionato con sede in Spagna sarà, in via sussidiaria, il responsabile degli obblighi a carico dei produttori.

Va ricordato che le responsabilità di cui alla legge sopra citata non riguardano solo le responsabilità per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ma anche le responsabilità finanziarie.

Alle responsabilità sopra citate vanno aggiunte le informazioni sull'introduzione in Spagna di prodotti che possono finire come rifiuti.

La questione diventa ancora più rilevante se si considera che la legislazione che introduce uno specifico regime di responsabilità estesa del produttore sarà in grado di definire i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori, compresi i distributori in Spagna.

Vale la pena di considerare che la definizione di "imballaggio" è molto ampia, come definito dalla norma:

Per imballaggio si intende qualsiasi prodotto costituito da materiali di qualsiasi tipo e utilizzato per contenere, proteggere, manipolare, distribuire e presentare le merci, dalle materie prime agli articoli finiti, in qualsiasi fase della catena di produzione, distribuzione e consumo. Sono considerati imballaggi anche tutti gli articoli monouso utilizzati per lo stesso scopo.

Si può immediatamente concludere che una parte importante dei prodotti introdotti in Spagna incorpora imballaggi che rientrano automaticamente nell'ambito di applicazione della normativa in esame.

Faccio queste considerazioni perché è conveniente analizzare e regolare in ogni contratto di distribuzione in Spagna qui si assumerà le responsabilità e gli obblighi generati dai rifiuti di imballaggio che accompagnano i prodotti distribuiti, o dei prodotti stessi, se il contratto di distribuzione si riferisce specificamente agli imballaggi.

Possiamo immaginare che il distributore in Spagna e lo stesso produttore straniero preferiranno attendere l'evoluzione della questione e prendere decisioni in base alla pressione creata nel mercato.

Va notato che questa pressione dipenderà dai seguenti operatori:

a.            Le autorità pubbliche responsabili della gestione dei rifiuti di imballaggio attraverso procedure di ispezione.

b.            I consorzi e le aziende incaricate del trattamento dei rifiuti, che svolgeranno, come hanno fatto finora, attività di individuazione e segnalazione delle aziende non aderenti al sistema.

c.            Gli stessi concorrenti, che potrebbero considerare il mancato rispetto degli obblighi e delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio come concorrenza sleale.

Sembra che l'opzione più appropriata per i produttori e i distributori sia quella di adeguarsi alla normativa e di scaricare il costo del trattamento dei rifiuti sul prezzo di vendita del prodotto, dal momento che le sanzioni e le responsabilità che potrebbero sorgere successivamente saranno costi non recuperabili.

Contratto di Distribuzione in Spagna

Il contratto di distribuzione in Spagna non è oggetto di una espressa regolamentazione legislativa. In conseguenza,  è stata la giurisprudenza a definire i diversi aspetti che riguardano questo contratto di carattere commerciale, e fra questi aspetti, alcuni dei più elaborati per i Tribunali spagnoli sono stati il patto di esclusiva e l’indennità di fine rapporto.

Le uniche norme dove viene parzialmente regolato il rapporto di distribuzione sono queste:

  1. Regolamento (UE) N. 330/2010 su esenzione di categorie di accordi verticali e pratiche concordate. Si tratta di una norma limitata all’ambito della concorrenza nel mercato della UE.
  2. Analogicamente si applica la Legge sull’Agenzia.
  3. Legge specifica per i concessionari di automobili e veicoli industriali. Questa é una norma recente, emanata per proteggere i concessionari spagnoli delle risoluzioni di rapporto che stanno imponendo i grandi fabbricanti automobilistici per lo scarso volume di vendita di tali concessionari. La norma vuole caricare i fabbricanti con importanti indennità di fine rapporto.
  4. Disegno di Legge del Contratto di Distribuzione non ancora entrato nel dibattito della Camera dei Deputati. Presenta il Distributore come parte debole del rapporto e segue la linea di stabilire indennità importanti in caso di risoluzione del rapporto su iniziativa del Preponente.

In Spagna si é vista da tempo la necessità di regolare il rapporto di Distribuzione e la filosofia delle future norme sarà questa:

  1. Il tessuto economico é composto principalmente da piccole e medie imprese.
  2. Lo schema si basa sulla fabbricazione in altri paesi e la distribuzione tramite queste piccole e medie imprese iberiche.
  3. Le legislazioni tenderanno a proteggere il Distributore, come parte debole del rapporto con il Preponente.
  4. I regimi futuri risponderanno molto probabilmente agli schemi che si illustrano nelle pagine successive. 

Punti da considerare sul rapporto di Distribuzione

É ammessa in Spagna l'esclusiva anche se non viene riconosciuta e regolata in contratto scritto.

I tribunali spagnoli non hanno un criterio chiaro sul calcolo dell'indennità in favore del Distributore in caso di risoluzione senza causa per volontà del Preponente. Il Tribunal Supremo ha già indicato che solo possono riconoscersi danni provati e quantificati in maniera precisa, ma si continuano a accettare criteri oggettivi simili a quelli applicabili al calcolo  dell'indennità di clientela previsti nella Direttiva sull'Agenzia Commerciale. Recentemente il criterio della Dottrina sul calcolo dell'indennità di fine rapporto nel contratto di Distribuzione si é dirottato dal tradizionale margine lordo del Distributore che comportava importanti somme di indennità, al criterio del margine netto, cosa ha ridotto sostanzialmente il rischio del rapporto di Distribuzione.

Nel caso in cui il Distributore abbia ancora stock nel momento della risoluzione senza causa, la Preponente potrebbe essere obbligata al riacquisto delle giacenze vendibili.

 

 

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