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Spagna - Ristrutturazione del debito per evitare il Fallimento

Preconcurso. Trattative previe per un accordo di rifinanziamento o per un concordato con i creditori.

In situazione di crisi l’azienda spagnola può ricorrere a un respiro di 3 mesi concesso dalla normativa fallimentare spagnola (Ley Concursal). Si tratta della popolarmente chiamata procedura di pre-concurso.

In questi casi, l’Azienda semplicemente comunica al Tribunale spagnolo la decisione iniziare le trattative con i creditori orientate a una di queste finalità:

1.    Rifinanziamento del passivo. Normalmente le trattative si concentrano con le Banche poiché concentrano la maggior parte del Passivo e conformano un quorum sufficente per approvare un piano di rifinaziamento vincolante per tutti i creditori.

2.    Firmare direttamente con i creditori un Concordato previo a una normale procedura di insolvenza.

Nel periodo di 3 mesi concesso per questo tipo di trattative si bloccano automaticamente tutte le esecuzioni e pignoramenti contro gli attivi del debitore.

Nel caso in cui le trattative non abbiano esito positivo, il debitore dovrà richiedere il Concurso de Acreedores.

Riorganizzazione del debito mediante accordi di rifinanziamento per evitare procedure di insolvenza.

L’esperienza acquisita dalla pubblicazione della legge in materia fallimentare ha rivelato che le procedure di insolvenza non sono riuscite a garantire la continuità dell’attività sulla base della soluzione concordata. Pertanto, la raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2014, relativa a un nuovo approccio in materia di fallimento e insolvenza invitava gli Stati membri ad adottare misure per evitare procedure di insolvenza mediante accordi di rifinanziamento del debito tra il debitore e i creditori. Nelle più recenti riforme della legge in materia fallimentare, il legislatore spagnolo ha introdotto quattro tipi di misure al riguardo:

a) l’istituzione di un sistema di comunicazione preventiva che consenta al debitore di informare il giudice commerciale dell’avvio delle trattative con i creditori al fine di raggiungere un accordo di rifinanziamento, che sospenda l’obbligo di richiedere una procedura di insolvenza e consenta la sospensione delle singole azioni esecutive in determinati casi e per un determinato periodo di tempo;

b) l’istituzione di meccanismi di protezione per salvaguardare gli accordi di rifinanziamento dalle azioni revocatorie;

c) l’istituzione di una procedura di approvazione ufficiale per gli accordi di rifinanziamento al fine di rafforzarne gli effetti; e

d) misure di incentivazione per la conversione del debito in capitale proprio. In questa sezione ci concentriamo sulla regolamentazione dell’approvazione giudiziale degli accordi di rifinanziamento, contenuta nella quarta disposizione aggiuntiva della legge in materia fallimentare.

Gli accordi di rifinanziamento firmati da creditori che rappresentano almeno il 51 % delle passività finanziarie possono essere approvati dal tribunale. La legge stabilisce norme specifiche per il calcolo delle percentuali delle passività finanziarie e per i prestiti sindacati.

Il processo prevede la presentazione da parte del debitore o dei creditori di una domanda accompagnata da un certificato del revisore che confermi la partecipazione delle maggioranze richieste in ciascun caso, in funzione del livello di protezione richiesto, con un minimo del 51 % delle passività finanziarie. Il giudice esaminerà la domanda e, se accolta, emetterà un’ordinanza di sospensione dell’azione esecutiva individuale durante il procedimento di approvazione.

Una volta pubblicato l’ordine di approvazione, inizia un periodo di 15 giorni per i creditori finanziari dissenzienti per contestarlo. Gli unici motivi di contestazione sono il mancato rispetto dei requisiti formali o il carattere sproporzionato del sacrificio richiesto. I ricorsi sono trattati nell’ambito di una procedura incidentale di insolvenza che coinvolge il debitore e il resto dei creditori che sono parti dell’accordo e viene pronunciata una sentenza non impugnabile. È inoltre espressamente previsto che, in relazione agli effetti dell’accordo giudiziario, validi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale dello Stato, il giudice possa disporre la cancellazione di ogni sequestro sui debiti interessati dall’accordo di rifinanziamento, effettuato nell’ambito di un procedimento esecutivo individuale.

Gli effetti dell’approvazione del giudice non si limitano a estendere, in deroga al principio di relatività dei contratti, gli effetti della proroga concordata. L’effetto generale è la protezione contro le azioni revocatorie, ma l’estensione degli effetti ai creditori dissenzienti dipenderà dalla percentuale di approvazione. Così: a) la tutela dei creditori che dispongono di una garanzia reale viene soppressa; b) gli effetti dell’accordo sono rettificati sulla base delle maggioranze raggiunte nella sua approvazione e in relazione al fatto che il credito sia effettivamente coperto o meno dalla garanzia.

I creditori con crediti finanziari che non hanno firmato l’accordo, ma sono interessati dall’approvazione del tribunale manterranno i loro diritti su quelli ritenuti solidalmente responsabili con il debitore e sulle fideiussioni o i garanti, che non possono invocare l’accettazione del contratto di rifinanziamento o gli effetti dell’approvazione del tribunale. Per quanto riguarda i creditori finanziari che hanno sottoscritto l’accordo, il mantenimento dei suoi effetti sulle fideiussioni o sui fideiussori dipenderà da quanto concordato nei rispettivi rapporti giuridici.

Ogni creditore, indipendentemente dal fatto che abbia firmato o meno l’accordo, può chiedere al giudice che lo ha approvato una dichiarazione di inadempienza attraverso una procedura d’insolvenza incidentale. La sentenza non è impugnabile. In caso di dichiarazione di inadempienza, i creditori possono chiedere l’apertura di una procedura d’insolvenza o di una procedura d’esecuzione individuale.

Se i diritti di garanzia sono esercitati sui crediti interessati dall’accordo, e salvo diverso accordo, il creditore può prendere possesso degli importi ottenuti a determinate condizioni.

 

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