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Fiscalità Internazionale

Spagna. Deposito fiscale Iva

La versione spagnola del Deposito Fiscale IVA viene denominata Deposito Distinto del Aduanero (DDA).

Si tratta di un magazzino sospensivo creato in molti casi per evitare i problemi finanziari causati dai pagamenti immediati di IVA all’importazione.

Il DDA é un regime sospensivo fiscale che permette la trasformazione di merci extra UE in merci comunitarie in libera pratica. I dazi doganali vengono pagati nel momento in cui entrano le merci in territorio UE ma il pagamento dell’IVA all’importazione rimane in sospeso mentre si mantiene il regime sospensivo. Non c’é un limite temporale per questo regime.

Dentro questo regime l’importatore può vendere la merce a clienti spagnoli e saranno questi obbligati a pagare l’IVA all’Importazione nel momento in cui prelevino la merced al deposito.

Questa soluzione offre due vantaggi:

Evita il pagamento dell’IVA all’importazione (i dazi doganali dovranno comunque pagarsi al momento di immissione in Spagna della merce).

L’IVA all’Importazione sarà assolta dal cliente acquirente nel momento in cui la merce esca a suo nome dal regime DDA.

Normalmente la soluzione del DDA può andare bene a nostro avviso per merce destinata a clienti spagnoli di una certa entità, con capacità operativa per gestire l’uscita della merce dal DDA e che saranno considerate per loro operazioni assimilate a importazioni.

I clienti più piccoli avranno probabilmente difficoltà a gestire questo sistema e chiederanno di dare loro la merce con normale fattura contenente l’IVA e senza più complicazioni.

Gli adempimenti legati al deposito DDA sarebbero le dichiarazioni doganali e il pagamento di dazi che possono realizzarsi tramite l’Agente doganale.

L’Iva è dovuta al momento dell’estrazione dal deposito dei beni per la loro cessione o utilizzazione in Spagna. Il soggetto debitore è chi effettua l’estrazione e deve essere titolare di Partita Iva spagnola. Se l’estrazione viene effettuata dall’impresa non residente e non stabilita ai fini IVA in Spagna non è obbligatoria la nomina di un  rappresentante fiscale ma si  l’identificazione diretta.

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