SPAGNA - COVID-19 - SOSPENSIONI DI CONTRATTI DI LAVORO E RIDUZIONE DI GIORNATA LAVORATIVA.
Il 13 maggio 2020 é entrato in vigore il Regio decreto-legge 18/2020 su misure di lavoro e previdenza che introduce misure a sostegno delle imprese e lavoratori
1. Specialità applicabili agli ERTE (analogo a Cassa Integrazione) a causa di forza maggiore collegati al COVID-19 durante il deconfinamento.
Gli ERTE per cause di forza maggiore possono prorogarsi fino al 30 giugno 2020.
Le aziende dovranno riattivare i dipendenti necessari per lo sviluppo della loro attività man mano si presentino le esigenze.
Le società che reinseriscano degli impiegati o modifichino l'ERTE dovranno comunicarlo prima di rendere effettiva la decisione.
2. Procedure per la sospensione e la riduzione dell'orario di lavoro (ERTE), non per forza maggiore, ma per motivi economici, tecnici, organizzativi e di produzione comunicati a partire della deconfinazione.
Durante il periodo in cui un ERTE sia in vigore a causa di forza maggiore, potrà essere avviato un ERTE per motivi economici, tecnici, organizzativi o di produzione, e gli effetti inizieranno dal giorno della terminazione del precedente ERTE per forza maggiore.
3. Misure straordinarie relative alla protezione della disoccupazione.
Le misure di protezione della disoccupazione previste nelle sezioni 1 a 5 dell'articolo 25 del Regio Decreto-legge 8/2020, del 17 marzo, saranno applicabili fino il 30 giugno 2020. Tra queste misure ne troviamo una di grande interesse per la protezione degli impiegati: quella che consiste nel non calcolare il tempo in cui viene percepita la prestazione di disoccupazione a livello contributivo al fine di consumare i periodi massimi di percezione stabiliti.