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Iva nel "Consignment Stock" Italia Spagna

Consignment stock Italia Spagna. 

Esiste tra la normativa italiana e quella spagnola una differenza nel trattamento IVA del consignment stock. Infatti, la norma italiana permette di inviare merce in Spagna sotto il regime di consignment per un periodo di un anno in regime sospensivo, senza speciali adempimenti a carico del mittente.

Invece, la normativa IVA spagnola richiede l’identificazione fiscale del mittente in Spagna poiché tale operazione comporta un’operazione assimilata all’acquisizione intracomunitaria.

Dal punto di vista italiano, l’azienda mittente non é tenuta a fatturare per la spedizione in regime di consignment stock. Invece, la Partita IVA spagnola del mittente dovrà documentare l’operazione Intra alla quale abbiamo fatto riferimento. Siccome l’adempimento é richiesto dalla normativa spagnola, esistono sistemi semplici per gestire questa differenza, in modo tale di non dover modificare o adattare il programma gestionale dell’azienda mittente.

Dovranno comunque gestirsi le dichiarazioni Intrastat per la movimentazione di merce tra la l’Italia e la Spagna, già dal momento in cui si superino le soglie di valore merceologico previste dalla normativa.

Nel caso in cui la merce deva rientrare in Italia prima che si superi l’anno di regime sospensivo, dal punto di vista spagnolo dovrà considerarsi l’esistenza di una nota di credito emessa dalla Partita IVA italiana.

Vendite dal deposito spagnolo con destinazione altri paesi dell’Unione Europea

L’apertura di un Consignment Stock in Spagna viene motivata normalmente dal vantaggio che si offre al cliente spagnolo con la vicinanza del magazzino e consapevole consegna veloce.

Nel settore Automotive l’istituto del Consignment Stock in Spagna viene motivato normalmente dalle esigenze del “Just in Time”.

Il fatto é che la vicinanza della Spagna alla Francia e al Portogallo crea in molti casi l’opportunità di servirsi del Consignment Stock spagnolo per consegne a clienti in quiei paesi.

Non é assolutamente proibito servirsi di questa opportunità che offre il Consignment Stock in Spagna, ma la vendita da deposito spagnolo ad altri paesi UE comporterà una modifica sul regime IVA applicabile, concretamente sul regime di rimborso IVA ai soggetti non stabiliti in Spagna.

Quando dal Consignment Stock in Spagna partiranno merci con destinazione all’Estero, l’azienda italiana identificata in Spagna non potrà più richiedere il rimborso di eventuale IVA pagato in questo Stato attraverso il sistema previsto nella Direttiva Comunitaria e dovrà entrare obbligatoriamente nel sistema di rimborso previsto dalla Legge spagnola sull’IVA.

Questa materia può avere incidenza nei casi in cui l’Azienda italiana titolare del Consignment Stock in Spagna paghi IVA in questo Stato per assistenza a fiere o altri casi simili. La soluzione a nostro avviso é prevedere questa eventualità e adeguarsi con tempo al sistema di rimborso IVA interno previsto in Spagna.

Differenza "Call of stock" - "Consignment stock"

La questione di chi detiene la proprietà della merce non conta niente ai fini IVA, conta invece la facoltà di disposizione di tale merce.

Quando si invia la merce al cliente in regime di "call of stock", quest’ultimo può prelevare la merce in qualunque momento, avendo dunque il diritto di disposizione sulla merce.

Ai fini IVA, l’operazione si genera nel momento in cui si trasferisce, non il diritto di proprietà, ma la facoltà di disposizione della merce.

Questo significa che dal momento in cui la merce si invia al cliente si é conclusa una vendita intracomunitaria (solo ai fini IVA) dallo Stato comunitario di origine del trasporto.

Quando invece il cliente non ha la disposizione libera della merce o questa si trova in un magazzino logistico ci troviamo allora in un rapporto di "Consignment stock" che comporta la necessità per l'Azienda depositante di identificarsi in Spagna ai fini IVA.

Per più informazioni: 

consignment_stock_-_call_of_stock.doc

 

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