Certificato di firma elettronica in Spagna. Obbligatorietà dal 2020
Dal 2 Ottobre 2020, entra definitivamente in vigore per le persone giuridiche l'obbligatorietà di interlocuire con la Pubblica Amministrazione spagnola soltanto tramite firma elettronica.
Nel caso in cui le Società (comprese quelle non residenti) con codice fiscale / partita IVA spagnola non abbiano richiesto un certificato di firma elettronica in tale data, potranno ricevere notifiche tramite una casella postale elettronica aperta d’ufficio dall’ente amministrativo che desideri notificare un atto amministrativo. Ciò significa che in tale caso questo tipo di notifiche potrebbero non arrivare alla società interessata perdendosi il diritto di ricorso.
Consigliamo dunque di verificare se la società dispone di firma elettronica spagnola e, in caso contrario, richiderne una. Se si dispone di certificato di firma elettronica si consiglia di verificarne la vigenza per preparare con tempo il rinnovo.
Le firme elettroniche italiane non sono ancora omologate dall’Agenzia Tributaria o dall’INPS spagnoli.
SPAGNA - Differimento d'Imposte per le piccole e medie aziende (PMI) - COVID-19.
Il differimento del pagamento di tasse come ritenute IRPF, pagamenti in acconto dell'Imposta sulle Società o dell'IVA i cui termini di presentazione e pagamento erano compresi tra il 13 marzo e il 30 maggio 2020 non matureranno interessi di mora a partire dal cuarto mese anzichè il terzo che stabiliva il regio decreto legge anteriore.
Sentenza della Corte del 7 settembre 2017
Esenzione - Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi - Presunzione - Frode, evasione e abusi fiscali.
La Sentenza considera che non é valida una normativa tributaria nazionale che subordina la l’esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di Stati terzi, alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione.
Fondo di dotazione della succursale-stabile organizzazione in Spagna.
La possibilità di costituire un Fondo di dotazione della stabile organizzazione é stata riconosciuta dalla Dirección General de Tributos in risposte a recenti interpelli vincolanti partendo da una Sentenza del Tribunal Supremo del 2006. Recentemente, l’indicato Tribunale ha ribadito lo stesso criterio attraverso una Sentenza del 2016, nella quale si riconosce alla Succursale di una Società straniera la condizione di soggetto passivo di Imposta come se di un ente con personalità giuridica propria si trattase.
Il fatto che la Succursale non abbia personalità giuridica propria a livello civilistico ma si a livello fiscale, comporta che il regime tributario autorizza a concedere alla Succursale gli strumenti di Patrimonio che vengono riconosciuti ad altri enti con personalità fiscale in modo tale da poter determinare il reddito come se di un soggetto indipendente si trattasse.
Dovrebbe calcolarsi un Fondo di Dotazione congruo per lo sviluppo dell’attività in Spagna in modo tale di calcolare il reddito in Spagna come se la Succursale fosse un’impresa distinta e separata della Società italiana (art. 7 Convenzione Italia-Spagna).
La congruità di un tale Fondo dipenderà da diversi fattori: margine, volume di attività, investimento necesario, ecc.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale)
Diritto alla detrazione - IVA - Prestazioni di servizi forniti alle società controllate.
Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.
Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto — circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare — dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica.
Libri ufficiali delle imprese/società.
A partire da quest'anno 2015, i libri contabili dovranno essere vidimati telematicamente presso il Registro delle Imprese entro il 30 aprile di ogni anno.
Nei libri dei verbali, contratti con il Socio unico e libri dei soci vidimati in bianco potranno essere trascritti solo i verbali e le operazioni precedenti al 29 settembre 2013. A partire da tale data, tutte le operazioni dovranno essere trascritte nei libri vidimati telematicamente.
Con questo sistema s'intende sfruttare i mezzi tecnici esistenti per controllare puntualmente non solo la contabilità, ma anche la vita aziendale delle società, evitando che vengano inseriti nei libri ufficiali, annotazioni, atti o contratti retrodatati.
Prestiti partecipativi.
La Società concedente del prestito riceverà un tasso variabile determinato dall’ evoluzione dell'attività della Società finanziata.
Il criterio per determinare tali sviluppi possono essere:
1. Utile netto.
2. Fatturato, totale.
3. Il Patrimonio totale della Società.
4. Qualsiasi altro liberamente concordato dalle parti contraenti.
Può concordarsi aggiuntivamente al variabile un tasso fisso a prescindere dell’evoluzione del business.
Le parti contraenti possono concordare una clausola penale in caso di pagamento anticipato.
In ogni caso, il mutuatario potrà rimborsare il prestito soltanto se tale rimborso viene compensato da un aumento di pari importo.
Il Prestito partecipativo a un’ordine di prelazione posteriore ai creditori chirografari.
I prestiti parteciptivi sono considerati Patrimonio netto.
Saranno trattati come retribuzioni esenti di Imposta delle Società quelle proveniente da finanziamenti soci erogati da soggetti che fanno parte dello stesso gruppo di società, indipendentemente dalla residenza e l'obbligo di formulare conti annuali consolidati, tranne che tali retribuzioni possano considerarsi spesa deducibile dall’imposta della Società mutuataria.
Saranno altrettanto esenti di Imposta indiretta.