Spagna Plastic Tax. Imballaggi di trasporto
Come é ormai molto noto, l’applicazione della Plastic Tax in Spagna stà generando molteplici inconvenienti non soltanto alle aziende che introducono in Spagna contenitori o imballaggi in plastica, ma anche ai fornitori di tali aziende ai quali le vengono trasferiti adempimenti informativi sul quantitativo in plastica riciclata o vergine presente in tali imballaggi.
Uno dei dubbi che genera la norma spagnola é il regime applicabile ai pallet, film e in generale imballaggi di trasporto. A priori sembrerebbe che questo tipo di imaballaggi in plastica dovrebbero essere soggetti alla Plastic Tax spagnola, ma potrebbe non essere cosí.
Infatti, l’articolo 73 d) della legge 7/2022 stabilisce quanto segue:
Si considera fuori campo della Plastic Tax spagnola:
...
d) La fabbricazione, l'importazione o l'acquisto intracomunitario di prodotti a cui fa riferimento l'articolo 68.1.a)* che, essendo in grado di svolgere le funzioni di contenimento, protezione e manipolazione delle merci, non sono progettati per essere consegnati insieme a tali prodotti.
(*L’articolo 68.1.a) fa riferimento a contenitori e imballaggi in plastica non riutilizzabili).
Il testo dell’articolo 73.d) é assai generico ma potrebbe fare riferimento a imballaggi che non sono stati fatti apposta (cioè non sono stati progettati) per una determinata merce. L’esenzione indicherebbe quindi gli imballaggi “standard” che servono per il contenimento, la protezione e la manipolazione e la movimentazione, quindi anche il trasporto, delle merci, quali per esempio le palette, film termoretraibile, distanziatori, ecc.
Se l’interpretazione indicata non si considera adatta, allora a quale tipo di contenitori o imballaggi fa riferimento tale articolo?
Alcuni dei ns. clienti hanno deciso di non pagare la Plastic Tax in Spagna per imballaggi di trasporto che non verranno consegnati ai consumatori insieme ai prodotti che contengono. Questo criterio verrà applicato in attesa di eventuali chiarimenti provenienti dalla finanza spagnola o dai tribunali.
Comunicazione immediata informazione IVA (SISTEMA SII)
Con vigencia dall’01/07/2017 entra in vigore in Spagna il nuovo sistema di comunicazione di dati IVA tramite il sito dell’Agenzia Tributaria spagnola (Sede Electrónica de la AEAT).
Il nuovo Sistema denominato SII comporta la comunicazione dei dati di fatturazione per aumentare il controllo tributario dell’attività.
Sarà obligatorio per i seguenti soggetti passivi che hanno già adesso l’obbligo di presentare dichiarazione mensile:
· Soggetti iscritti nel REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)
· Grandes Empresas (fatturato annuo > 6.010.121,24)
· Soggetti iscritti come Gruppo a livello di IVA
Sarà anche applicabile a tutti i soggetti IVA che aderiscano volontariamente al Sistema.
Recentemente l’Agenzia Tributaria spagnola ha approvato le specifiche tecniche e normativa di applicazione del registro elettronico IVA che permetterà evitare la presentazione del Modulo 347 e 390.
Ordinanza della Corte della UE del 12 gennaio 2017. Detrazione dall’imposta versata a monte - Soggetto passivo che svolge al contempo attività economiche e attività non economiche - Società holding che presta servizi a titolo gratuito alle sue controllate
La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune dell’ IVA, non permette la detrazione dell’IVA alla Società Holding coinvolta nella gestione delle sue controllate, qualora essa non abbia fatturato a queste ultime né il prezzo dei servizi che ha acquistato nell’interesse di tutto il gruppo di società o di alcune delle sue controllate né la relativa imposta sul valore aggiunto, un’«attività economica» ai sensi di tale direttiva.
La Holding in tale caso, non può beneficiare del diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata a monte per detti servizi acquistati, nei limiti in cui essi siano relativi a operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Detrazione IVA anche con certi inadempimenti formali
L'Agenzia delle Entrate ha facoltà di negare il diritto alla detrazione dell’IVA per inadempimento di determinati obblighi non sostanziali di registrazione del soggetto passivo?
La Corte di Giustizia dell’UE, Ottava Sezione, con sentenza dell’11 dicembre 2014 ha chiarito che esiste un margine di tolleranza nei confronti di determinati obblighi formali.
La sentenza esamina il caso di una società italiana che, avendo acquistato beni da una società olandese, al gestire il "reverse charge"ometteva di registrare le fatture emesse dall’azienda olandese nel registro fatture emesse, ma solo nel registro acquisti con l’indicazione «IVA esclusa».
La Cortespecifica che le formalità legali non possono eccedere quanto strettamente necessario per verificare la corretta applicazione della procedura di autoliquidazione. Nel caso analizzato, l'Agenzia delle Entrate perfettamente avrebbe potuto costatare di trovarsi dinanzi a un'operazione intracomunitaria che perlomeno era già stata registrata in acquisti.
La situazione sarebbe diversa se l’inadempimento dei requisiti formali avesse come effetto impedire la rilevazione delle operazioni.
Nuovo Modello 368 per servizi prestati con mezzi elettronici
È stato approvato il Modello 368 per la dichiarazione dell’IVA per i servizi prestati con mezzi elettronici, per i casi in cui la Spagna sia Stato membro di identificazione.
Il nostro Studio offre un servizio di dichiarazione telematica dell’IVA per servizi prestati con mezzi elettronici, ad esempio:
(a) Fornitura e hosting di siti Web.
(b) Mantenimento a distanza di software e hardware.
(c) Fornitura e aggiornamento di software.
(d) Fornitura di immagini, testi e informazioni accesso a database.
(e) Fornitura di musica, film e giochi, compresi giochi d'azzardo o con vincite in denaro,nonché trasmissioni e manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o d’intrattenimento.
(f) Prestazione di corsi di apprendimento a distanza.