In questa sezione informiamo sulle misure adottate dal Governo spagnolo a sostegno delle Aziende e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Nella sezione si elencano le seguenti materie:
1.- MISURE RELATIVE A LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE.
2.- MISURE TRIBUTARIE.
3.- MISURE FINANZIARIE.
4.- MISURE SOCIETARIE.
5.- MISURE RELATIVE ALLA MODIFICA DEI CONTRATTI.
1.- LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE.
DIFFERIMENTO CONTRIBUTI SOCIALI.
Si é approvato il differimento del pagamento dei debiti nei confronti della Previdenza Sociale (Seguridad Social) in scadenza tra aprile e giugno 2020.
Il termine per la richiesta del differimento sono i 10 giorni seguenti al mese di riferimento. Per esempio, il differimento dei contributi sociali di aprile dovrà essere richiesto al massimo il giorno 10 maggio.
Tasso di interesse: 0,5%.
Periodo di pagamento: 4 mesi per ogni pagamento mensile dilazionato con un limite massimo accumulato di dilazione di 12 mesi.
Il differimento di cui al presente articolo è incompatibile con la moratoria menzionata nel paragrafo precedente.
Nel caso in cui si desideri differire in termini più prolungati il pagamento dei contributi previdenziali, non si richiederanno garanzie per importi pari o inferiori a 150.000 euro o quando, essendo il debito differibile inferiore a 250.000 euro, si conviene che almeno un terzo di quest'ultimo sia pagato entro dieci giorni dalla notifica della concessione del differimento e il resto entro i due anni successivi.
SITUAZIONE DI ISOLAMENTO.
Il Regio Decreto-Legge 6/2020 del 10 marzo (Gazzeta 11/03/2020) ha stabilito che I periodi di isolamento o di infezione dei lavoratori a causa del virus COVID-19 saranno considerati come una situazione assimilabile a un infortunio sul lavoro ai fini del beneficio economico per l'invalidità temporanea del sistema di previdenza sociale. Dal nuovo Decreto è chiaro che, com’era ragionevole pensare, l'isolamento sarà riconosciuto solo se ci sarà un congedo medico.
LAVORO A DISTANZA.
L’alternativa del lavoro a distanza dovrà essere prioritaria di fronte alla cessazione temporale o riduzione del contratto di lavoro.
Nelle aziende in cui non ci sia prevista questa modalità di lavoro, si intenderà compiuto l’obbligo di valutare i rischi del lavoro tramite l’autovalutazione dell’impiegato stesso.
Il carattere preferenziale del lavoro a distanza è stato prorogato fino al 23 giugno.
DIRITTO ALL'ADATTAMENTO DELL'ORARIO E DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO.
Gli impiegati che attestino di avere doveri di assistenza rispetto al coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, così come rispetto a parenti con vincolo di consanguineità fino al secondo grado, avranno diritto all’adattamento del loro orario di lavoro o alla riduzione dello stesso.
Si intenderà che esistono circostanze eccezionali quando sia necessaria la presenza dell’impiegato per l’assistenza di alcune delle persone indicate nel paragrafo precedente che, per motivi di età, malattia o disabilità, abbiano bisogno di assistenza personale e diretta a causa del COVID-19. Saranno anche considerate circostanze eccezionali le decisioni prese dalle Autorità governative relative al COVID-19 che implichino la chiusura di centri educativi o di qualsiasi altra natura che rendano necessaria l’assistenza alla persona che abbia bisogno di sostegno.
Il suindicato diritto è individuale di ognuno dei genitori o assistenti, e deve avere come presupposto la condivisione responsabile degli obblighi di assistenza, evitando il perdurare dei ruoli, che dovrà essere giustificato, ragionevole e proporzionato in merito alla situazione dell’azienda.
Il diritto all’adattamento dell’orario di lavoro potrà riferirsi alla distribuzione del tempo di lavoro nonché a qualsiasi altro aspetto delle condizioni di lavoro, la cui alterazione o aggiustamento permetta che l’impiegato possa dispensare l’attenzione e assistenza prima indicati. Può consistere in:
• Cambio di turno.
• Alterazione o flessibilità dell’orario di lavoro.
• Orario di lavoro con pausa o continuato.
• Cambio del centro di lavoro.
• Modifica delle mansioni.
• Cambio nella forma di prestazione del lavoro, includendo la prestazione del lavoro a distanza, o qualsiasi altro cambio di condizioni che fosse disponibile nell’azienda o che potesse essere istituito in modo ragionevole e proporzionato, tenendo in conto il carattere temporale ed eccezionale di queste misure.
La riduzione dell’orario di lavoro speciale dovrà essere comunicata all’azienda con 24 ore di anticipo, e potrà raggiungere il cento per cento dell’orario di lavoro se fosse necessario.
Nel caso in cui l’impiegato godesse già di un adattamento dell’orario di lavoro per conciliazione, o di riduzione dell’orario di lavoro per assistenza di figli o parenti, o di alcuni dei diritti di conciliazione previsti dalla normativa lavoristica, potrà rinunciare temporalmente ad essa o avrà diritto alla modifica dei termini sempre che ci siano le circostanze straordinarie prima indicate.
Il diritto di adattare l'orario e di ridurre la giornata lavorativa è prorogato fino al 23 giugno.
PROCEDURA PER APPLICARE LA RIDUZIONE GENERALE DELL'ORARIO DI LAVORO O LA SOSPENSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO.
Prima di seguire questa procedura, sarebbe conveniente analizzare se esiste la possibilità di lavorare in modalità smart working o considerare come vacanze parte del periodo di emergenza sanitaria, misura che dovrà essere pattuita con il dipendente. Per farlo, sarebbe necessario calcolare il numero di giorni di vacanze meritate dall’impiegato fino il 13 marzo 2020 per imputarli al periodo di emergenza sanitaria.
Sospensione di contratti di lavoro o riduzione della giornata lavorativa:
La procedura avrà inizio con la richiesta dell’azienda, che dovrà allegare un rapporto giustificativo della perdita di attività a conseguenza del COVID-19, nonché della documentazione attestante, se esiste. L’azienda dovrà comunicare la richiesta agli impiegati e notificare l’anteriore rapporto e la documentazione giustificativa ai rappresentanti degli impiegati, se esistono.
Attualmente non é facile ricorrere alle misure agevolate di sospensione di contratti o riduzione di giornata per forza maggiore (sarebbero più o meno alla Cassa Integrazione straordinaria italiana), tranne che l’Azienda si trovi con blocco di forniture o clienti chiusi per decreto (bar, ristoranti, alberghi, ecc.).
Tranne le attività suindicate di bar ristoranti e analoghe, il resto sono attualmente autorizzate, per esempio l’edilizia.
Il nostro consiglio è quello di presentare alle autorità spagnole una richiesta di misure che incidono sui costi dei rapporti di lavoro ma per motivi diversi allá forza maggiore. Questa richiesta si chiama ERTE.
Un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) è una misura che offre alle aziende due opzioni:
1. Sospendere temporaneamente i contratti di lavoro o
2. Ridurre temporaneamente l'orario di lavoro fino a un 70% della giornata.
Tutto ciò ogni qualvolta vi siano ragioni economiche, organizzative, tecniche o produttive giustificate. VIMEC IBÉRICA dovrebbe giustificare un calo di attività motivato da difficltà nel trovare fornitura di prodotto o da difficoltà nel visitare clienti.
I dipendenti coinvolti nell’ERTE avranno diritto alla coperura di disoccupazione (in caso di riduzione della giornata di lavoro la copertura andrà in proporzione a tale riduzione).
Gli importi massimi della copertura pubblica contro la disoccupazione sono i seguenti:
Importi calcolati su base mensile:
Dipendente senza figli a carico € 1.098,09
Dipendente con 1 figlio a carico € 1.254,96
Dipendente con 2 o più figli a carico € 1.411,83
Questi importi sono lordi per il dipendente e si applicherà una ritenuta del 4,7% per contributi sociali a carico del dipendente più la ritenuta IRPF.
BENEFICI DEI CONTRIBUTI ALLA PROVIDENZA SOCIALE.
In caso di approvazione di una richiesta di riduzione generale dell’orario di lavoro o di sospensione dei contratti di lavoro, l’azienda sarà esenta di pagare il 75% del contributo aziendale alla Previdenza Sociale, raggiungendo questa esenzione il 100% della quota quando si tratti di aziende di meno di 50 impiegati, sempre che la ditta si comprometta a preservare l'occupazione.
L’esenzione di quote sarà applicata dalla Tesoreria della Previdenza Sociale a richiesta dell’imprenditore, essendo necessario comunicare in anticipo l’identificazione degli impiegati nonché il periodo della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro. Agli effetti di controllo dell’esenzione di quote, sarà sufficiente la verifica che il Servizio Pubblico di Occupazione Statale riconosca la prestazione di disoccupazione per il periodo in questione, anche se non ci sia il periodo di contribuzione necessario per avere diritto ad essa, e aggiuntivamente, che il periodo della sospensione del contratto o di riduzione dell’orario di lavoro durante il quale stiano ricevendo la suindicata prestazione non sia tenuto in conto agli effetti di consumo dei periodi massimi di percezione legalmente stabiliti.
SALVAGUARDIA DELL'IMPIEGO.
Le misure straordinarie nell’ambito del lavoro previste nel Regio Decreto legge saranno soggette all’impegno dell’azienda a mantenere l’occupazione durante il termine di sei mesi dalla data di ripresa dell’attività.